Trasparenza, da gennaio 2013 in vigore nuove disposizioni
La situazione ad oggi in Provincia di Salerno e le novità in vigore dal prossimo anno
La polemica in atto sulla pubblicazione integrale delle determinazioni all’albo pretorio informatico del Comune di Angri al di là dei botta e risposta che pure sono normali nella dialettica politica, tocca un argomento molto caro a chi scrive e alla redazione tutta di questo giornale: la trasparenza degli atti amministrativi.
Premetto, a scanso di equivoci, che io sono totalmente favorevole alla pubblicazione integrale di tutto, senza distinzioni, omissis, differenziazioni, problemi di privacy o altro. Per anni, Angri.info si è battuto affinchè nella Città di Angri tutto quanto veniva prodotto da Giunta, consiglio e funzionari comunali fosse portato alla conoscenza di quei cittadini che, bontà loro, avessero avuto la voglia di informarsi su quanto avveniva nelle famose stanze dei bottoni. Per anni abbiamo condotto una battaglia ideale su questo argomento quando le norme ancora non erano obbligatorie (gli scontri anche duri con i politici di allora sono ancora visibili nell’archivio storico del sito) e le nostre idee non sono di certo cambiate nel corso di questi anni.
Molto tempo è passato da allora. Fino a due anni fa o poco più , gli amministratori passavano agli organi di stampa “amici” solo le informazioni che volevano; oggi chiunque da casa può conoscere la gran parte dell’attività amministrativa del Comune di Angri. Già, la gran parte, ma non tutto. Quindi c’è ancora da lavorare su questa questione superando una buona volta tutte le difficoltà riscontrate. Detto questo, per cercare di capire quanto avviene altrove abbiamo fatto un rapido giro, solo parziale, di perlustrazione degli albi pretori informatici dei Comuni e degli Enti obbligati e questo è il risultato:
Comune di Salerno: non pubblica integralmente le determine
Provincia di Salerno: non pubblica integralmente le determine
Comune di Cava dei Tirreni: pubblica integralmente le determine
Comune di Nocera Inferiore: non pubblica integralmente le determine
Comune di Pagani: non pubblica integralmente le determine
Comune di Sarno: non pubblica integralmente le determine
Comune di San Marzano sul Sarno: pubblica integralmente le determine
Comune di Sant’Egidio M.A.:non pubblica integralmente le delibere
Comune di San Valentino Torio: pubblica integralmente le determine
Per citare solo i più vicini e più raffrontabili con l’Ente angrese.
Questa la situazione attuale, destinata a cambiare completamente con l’entrata in vigore dalle nuove disposizioni contenute nel c.d. Decreto Sviluppo (dl 83/2012 pubblicato sulla GU n.147 del 26.6.2012).
Il DL 83 ha infatti modificato completamente le modalità di pubblicazione degli atti che comportano compensi e corrispettivi di importo superiori a 1000 euro (rapportate ad anno) (di fatto tutte le determine) per cui a partire dal 1 gennaio 2013 (salvo proroghe) andranno in vigore norme certe (finalmente) anche se più gravose che supereranno definitivamente la questione sopra riportata. Non basterà pubblicare neanche più le determine integralmente in formato Pdf ma occorrerà attenersi a regole tecniche precise (linkaggio a progetti, contratti, curriculum, capitolato, forniture, servizi, etc...). Regole che agevoleranno sicuramente la trasparenza degli atti ma che aggraveranno il lavoro amministrativo e burocratico degli enti che già sono alle prese con blocco del turn over, carenza di risorse, formazione carente del personale.
Nell’art.18 che pubblichiamo qui di seguito è anche prevista espressamente, a partire dal 1 gennaio 2013, salvo proroghe, la non efficacia legale dell’atto, con responsabilità amministrativa, patrimoniale contabile del funzionario che non adempie agli obblighi. Un problema da affrontare quindi subito e con la necessaria “determinazione” politica, anche ad Angri.
Amedeo Santaniello
Si riporta il contenuto dell’art 18 del DL 83/2012 che tratta le nuove disposizioni in materia di pubblicità degli atti.
Art. 18. Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati:
a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l'importo;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le societa' a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attivita' previste si fara' fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Parole Chiave: news, -amministrazione aperta, amministrazione comunale
Pubblicato il 07 Luglio 2012 da La Redazione
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