Trasparenza, da gennaio 2013 in vigore nuove disposizioni

La situazione ad oggi in Provincia di Salerno e le novità in vigore dal prossimo anno

trasparenzaLa polemica in atto sulla pubblicazione integrale delle determinazioni all’albo pretorio informatico del Comune di Angri  al di là dei botta e risposta che pure sono normali nella dialettica politica, tocca un argomento molto caro a chi scrive e alla redazione tutta di questo giornale: la trasparenza degli atti amministrativi. 

Premetto, a scanso di equivoci, che io sono totalmente favorevole alla pubblicazione integrale di tutto, senza distinzioni, omissis, differenziazioni, problemi di privacy o altro. Per anni, Angri.info si è battuto affinchè nella Città di Angri tutto quanto veniva prodotto da Giunta, consiglio e funzionari comunali fosse portato alla conoscenza di quei  cittadini che, bontà loro, avessero avuto la voglia di informarsi su quanto avveniva nelle famose stanze dei bottoni. Per anni abbiamo condotto una battaglia ideale su questo argomento quando le norme ancora non erano obbligatorie (gli scontri anche duri con i politici di allora sono ancora visibili nell’archivio storico del sito) e le nostre idee non sono di certo cambiate nel corso di questi anni. 

Molto tempo è passato da allora. Fino a due anni fa o poco più , gli amministratori passavano agli organi di stampa “amici” solo le informazioni che volevano; oggi chiunque da casa può conoscere la gran parte dell’attività amministrativa del Comune di Angri. Già, la gran parte, ma non tutto. Quindi c’è ancora da lavorare su questa questione superando una buona volta tutte le difficoltà riscontrate. Detto questo, per cercare di capire quanto avviene altrove  abbiamo fatto un rapido giro, solo parziale,  di perlustrazione degli albi pretori informatici dei Comuni e degli Enti obbligati e questo è il risultato:

Comune di Salerno:  non pubblica integralmente le determine

Provincia di Salerno: non pubblica integralmente le determine

Comune di Cava dei Tirreni: pubblica integralmente le determine

Comune di Nocera Inferiore: non pubblica integralmente le determine

Comune di Pagani: non pubblica integralmente le determine

Comune di Sarno: non pubblica integralmente le determine

Comune di San Marzano sul Sarno: pubblica integralmente le determine

Comune di Sant’Egidio M.A.:non pubblica integralmente le delibere

Comune di San Valentino Torio: pubblica integralmente le determine

Per citare solo i più vicini e più raffrontabili con l’Ente angrese. 

Questa la situazione attuale, destinata a cambiare completamente con l’entrata in vigore dalle nuove disposizioni contenute nel c.d. Decreto Sviluppo (dl 83/2012 pubblicato sulla GU n.147 del 26.6.2012).

Il DL 83 ha infatti modificato completamente le modalità di pubblicazione degli atti che comportano compensi e corrispettivi di importo superiori a 1000 euro (rapportate ad anno) (di fatto tutte le determine) per cui a partire dal 1 gennaio 2013 (salvo proroghe) andranno in vigore  norme certe (finalmente) anche se più gravose che supereranno definitivamente la questione sopra riportata. Non basterà pubblicare neanche più le determine integralmente in formato Pdf ma occorrerà attenersi a regole tecniche precise (linkaggio a progetti, contratti, curriculum, capitolato, forniture, servizi, etc...). Regole che agevoleranno sicuramente la trasparenza degli atti ma che aggraveranno il lavoro amministrativo e burocratico degli enti che già sono alle prese con blocco del turn over, carenza di risorse, formazione carente del personale. 

Nell’art.18 che pubblichiamo qui di seguito  è anche prevista espressamente, a partire dal 1 gennaio 2013,  salvo proroghe,  la non efficacia legale dell’atto, con responsabilità amministrativa, patrimoniale contabile del funzionario che non adempie agli obblighi.  Un problema da affrontare quindi subito e con la necessaria “determinazione” politica, anche ad Angri.

Amedeo Santaniello

 

Si riporta il contenuto dell’art 18 del DL 83/2012 che tratta le nuove disposizioni in materia di pubblicità degli atti.

Art. 18.  Amministrazione aperta

 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150.

2. Nei casi di cui  al  comma  1  ed  in  deroga  ad  ogni  diversa disposizione di legge o  regolamento,  nel  sito  internet  dell'ente obbligato sono indicati: 

a) il nome  dell'impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; 

b) l'importo; 

c) la norma  o  il titolo a base dell'attribuzione; 

d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  

e) la modalita' seguita per l'individuazione  del  beneficiario;  

f)  il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato, nonche' al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o servizio.

  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link  ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della  sezione «Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e  il riuso ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196.

  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  diretta attuazione dei principi di legalita', buon andamento e  imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si  conformano entro il 31 dicembre 2012,  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2,lettere g), h), l), m), r) della  Costituzione,  tutte  le  pubbliche amministrazioni centrali, regionali  e  locali,  i  concessionari  di servizi  pubblici  e  le  societa'  a  prevalente  partecipazione   o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il  medesimo  termine  secondo  le  previsioni  dei  rispettivi Statuti.

  5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi economici   successivi   all'entrata   in   vigore    del    presente decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore  a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la  sua eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli organi  dirigenziali  e  di  controllo,  sotto  la  propria   diretta responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per l'indebita concessione o attribuzione  del  beneficio  economico.  La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi'  rilevabile dal destinatario della  prevista  concessione  o attribuzione  e  da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini  del  risarcimento  del danno  da   ritardo   da   parte   dell'amministrazione,   ai   sensi dell'articolo 30 del codice del processo  amministrativo  di  cui  al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

  6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163  e  6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori  disposizioni  in  materia  di  pubblicita'.  Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e  contributivi  si  applicano  le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su  proposta  del  Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto  con il Ministro dello sviluppo  economico,  e'  autorizzato  ad  adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza  unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni  con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di  pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  Lo stesso regolamento  potra'  altresi'  disciplinare  le  modalita'  di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti  periodici  e per quelli diretti ad una  pluralita'  di  soggetti  sulla  base  del medesimo titolo.

  7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  e  alle  attivita' previste  si  fara'  fronte  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 


Parole Chiave: news, -amministrazione aperta, amministrazione comunale

Pubblicato il 07 Luglio 2012 da La Redazione


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