Angri, l'associazione Evolution 5 Stelle chiede all'Amministrazione Ferraioli di limitare gli orari di apertura delle sale da gioco

La proposta tende ad arginare il dilagante fenomeno del gioco d’azzardo mediante l’utilizzo di apparecchi elettronici

Evolution 5 StelleL' associazione Evolution 5 Stelle – Meetup Amici di Beppe Grillo Angri con protocollo n. 32243/2017 del 30 ottobre 2017 ha ufficialmente depositato una proposta di delibera per limitare l’orario di apertura della sale pubbliche in cui è consentito  giocare d’azzardo con apparecchi elettronici.

Anche ad Angri, purtroppo, il fenomeno del gioco d’azzardo mediante l’utilizzo di apparecchi elettronici ha raggiunto livelli preoccupanti ed è giunto il momento che la pubblica autorità agisca con fermezza visto il dilagare di fenomeni malavitosi ad esso collegati a cui si aggiungono le inevitabili conseguenze patologiche che colpiscono i giocatori d’azzardo.

Di seguito il testo della proposta di delibera:

PREMESSO che:

il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) viene definito come un disturbo progressivo caratterizzato dalla continua perdita di controllo in situazioni di gioco, dal pensiero fisso di giocare e di reperire il denaro per continuare a farlo, dal pensiero irrazionale e dalla reiterazione del comportamento a dispetto delle conseguenze che quello produce;

• il GAP è una dipendenza patologica con conseguenze sanitarie e sociali che necessita di diagnosi, cura e riabilitazione. La fruizione del gioco diventa quotidiana o intensiva, con conseguenze negative per l’individuo sia dal punto di vista sanitario che sociale. L’andamento della malattia è spesso cronico, caratterizzato da alti costi, anche con debiti. Il GAP si manifesta di frequente nelle persone con carattere impulsivo, contraddistinto da eccessiva attenzione alla ricompensa potenziale e al desiderio immediato del rinforzo, alla tendenza a rispondere impetuosamente senza badare alle conseguenze negative, al deficit del controllo inibitorio che induce a reagire nonostante il rischio di conseguenze negative;

• il fenomeno del GAP, dal punto di vista sanitario, è riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come una forma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza di misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale;

• nell’ultima edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), il Disturbo da gioco d’azzardo è stato inserito tra i Disturbi senza sostanze all’interno della nuova categoria diagnostica dei Disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze. Per la prima volta, quindi, tale patologia viene riconosciuta come dipendenza poiché, pur non essendovi sostanze, sono presenti le tre componenti basilari considerate substratum di tutte le dipendenze, ossia ossessività, impulsività e compulsione;

• secondo i dati in possesso dalla Scuola delle Buona Pratiche - Amministratori Locali per la Sostenibilità in Italia ci sono 15 milioni di giocatori abituali e 3 milioni di cittadini a rischio patologico. Il gioco d’azzardo legale corrisponde al 12% della spesa delle famiglie italiane e sono necessari circa 6 miliardi di euro all’anno per gli interventi a supporto dei giocatori patologici, senza considerare i costi esterni che ricadono su famiglie e servizi sociali dei Comuni;

• il GAP coinvolge circa un milione di persone in Italia e, principalmente, le fasce della popolazione più deboli quali i disoccupati, i giovani, i pensionati, gli indigenti, come riportano i dati forniti dal Rapporto EURISPES 2013;

• da un'indagine condotta in Italia e promossa dalla Simpe (Società Italiana Medici Pediatri) e dall'Osservatorio nazionale sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza (Paidòss), emergerebbe che 1,2 milioni di ragazzi sotto i 18 anni gioca d'azzardo spende la “paghetta” tra lotterie e bingo. Tra i  7 e i 9 anni sono coinvolti - seppur in forme più lievi - 400mila ragazzini, ossia uno su quattro,

• mentre tra i 10 e 17 anni aumenta il numero e il livello delle giocate e il fenomeno riguarderebbe ben 800mila adolescenti, ossia uno su cinque, a cui si aggiunge il triste fatto che un genitore su tre non è al corrente delle scommesse dei figli;

• i dati epidemiologici del GAP (terza solo dopo la dipendenza da fumo e da alcool) hanno già da tempo indotto i servizi sanitari di alcune ASL a formare delle task force specializzate presso i Servizi per le Dipendenze patologiche, dove i malati possono rivolgersi per ricevere assistenza ed avviare un percorso di recupero;

VISTO che:

• gli apparecchi da gioco di cui sopra sono da considerare, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socioeconomico della popolazione locale, oltre che causa dell’aumento della microcriminalità e strumenti spesso utilizzati dalle organizzazioni criminali per il controllo del territorio e nel riciclo del denaro, come denunciato in numerosi articoli di stampa, anche locali;

• il Comune è l’ente esponenziale della propria comunità locale, infatti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 “il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

• l’amministrazione comunale può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale, in forza dell’art. 118 della Costituzione che introduce il principio di sussidiarietà;

rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco “a denaro” costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con note conseguenze pregiudizievoli sulla vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età).

CONSIDERATO che:

• l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco è competente, tra l’altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

il gioco d’azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli “altri servizi esclusi” di cui all’art. 7, lettera d) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, riguardante anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente deliberazione (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15 luglio 2013);

• la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l’altro, danni alla salute umana e all’ambiente urbano, è previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, con il particolare richiamo all’art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano “esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità” ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno respinto la questione di illegittimità costituzionale relativa all’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 sollevata dal Giudice remittente, in merito ad un ricorso al TAR Piemonte relativo proprio alla limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, afferma che “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”.

CONSIDERATO INOLTRE che:

• ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 non è richiesto il parere tecnico essendo il presente un atto di mero indirizzo;

• sia opportuno intervenire sugli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del TULPS, nonché limitare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, approvato con Regio Decreto n. 773/1931, al fine di ridurre la possibilità di utilizzo da parte delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani), prestando particolare attenzione agli orari di entrata ed uscita dalle scuole e alle fasce orarie di tempo libero.

DELIBERA

di esprimere, per l’esercizio delle sale da gioco autorizzate ex art. 86 TULPS o ex art. 88 TULPS e per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizio, autorizzati ex art. 86 TULPS o ex art. 88 TULPS, il seguente atto di indirizzo:

• l’orario di apertura delle sale pubbliche da gioco è stabilito dall’esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00; 

l’orario massimo di funzionamento viene consentito indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Evolution 5 Stelle – Meetup Amici di Beppe Grillo Angri

Parole Chiave: news, politica, evolution 5 stelle, gioco d'azzardo

Pubblicato il 11 Novembre 2017 da La Redazione


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