La sottrazione internazionale di minori
Sempre più frequenti i casi di sottrazione e trattenimento all’estero dei minori. Il problema si manifesta come conseguenza delle dispute sull'affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori di nazionalità diversa
Per sottrazione internazionale di minore si intende il caso in cui un minore viene condotto da uno dei genitori, senza il consenso dell’altro, in un Paese straniero diverso da quello di nascita o di abituale residenza, oppure quando non sia consentito al genitore non affidatario, esercitare il proprio diritto di visita.
Si parla, invece di trattenimento all’estero, quando, dopo un soggiorno in un Paese straniero, in compagnia di uno dei genitori e con il consenso dell’altro, il minore non venga ricondotto nel proprio Stato di nascita o di abituale residenza.
Nella maggior parte dei casi, tale fenomeno riguarda le c.d. famiglie miste, vale a dire i nuclei familiari in cui i due genitori sono di nazionalità diversa. Infatti, il problema è solito manifestarsi come conseguenza delle dispute sull’affidamento dei figli e si concretizza allorquando uno dei genitori (generalmente quello straniero) nel timore di non ottenere l’affidamento, si trasferisce con i figli nel proprio Paese d’origine, dove confida di ottenere un trattamento favorevole in virtù del suo status di cittadino e della familiarità con il sistema giuridico di quel Paese.
In ogni caso, non sono pochi i casi di sottrazione internazionale di minore che riguardano genitori entrambi italiani. Infatti, sono sempre più numerosi i casi in cui, un genitore, per il timore di perdere o non ottenere l’affidamento, oppure per sottrarre il proprio figlio a qualsiasi contatto con l’altro genitore, si trasferisca con il minore in uno Stato straniero.
Sono previsti diversi strumenti giuridici, sia a livello comunitario che internazionale, per risolvere tali dispute. Senza dubbio, la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, rappresenta la fonte normativa di riferimento per ottenere la restituzione immediata del minore o il riconoscimento del diritto di visita al genitore non affidatario. Tuttavia, la Convenzione dell’Aja non si applica quando:
- il minore abbia compiuto il sedicesimo anno d’età
- il minore si opponga al rientro
- quando sia trascorso più di un anno dal momento della sottrazione
- quando, in seguito alla restituzione, derivi danno o pregiudizio per il minore
- quando il diritto di affidamento o di visita, non sia stato effettivamente esercitato, prima della sottrazione, dal genitore che chiede la restituzione.
Avv. Luca Santaniello
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Santaniello & Partners - Studio Legale Internazionale
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Pubblicato il 17 Agosto 2012 da La Redazione
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