Un’Altra Angri: “Anche per i tributi locali, possibile la definizione agevolata”
L’associazione angrese chiede all’Amministrazione di approvare il regolamento entro il 31 agosto 2017 per consentire ai contribuenti l'adesione alle agevolazioni
Si fa presente all’amministrazione comunale, qualora possa ritenerlo utile e nella consueta ottica propositiva, che l’art. 11 D.L. 50/2017, nella versione ante conversione, limitava l’applicazione della definizione alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.
In sede di conversione tale istituto è stato esteso ai tributi locali.
Gli enti locali, secondo l’art. 11 modificato, “possono” stabilire, entro il 31.08.2017, l’applicazione della definizione agevolata per i tributi di propria competenza.
Non vi è dubbio, infatti, che la competenza di deliberazione in materia sia devoluta ai Consigli ove è contemplata tra le sue attribuzioni l’ordinamento dei tributi. Peraltro si ritiene che gli enti debbano adottare apposito regolamento ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, pur potendo limitare la facoltà di definizione a specifici tributi, escludendone altri (per esempio “sì” IMU, “no” Tariffa rifiuti).
La definizione agevolata riguarda le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. Se l’ente decide per l’estensione ai propri tributi, la definizione è esperibile a domanda del contribuente.
Si perfeziona con il pagamento del tributo preteso che ha formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi (fattispecie rara nell'ambito della fiscalità locale), per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
Nel caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con la “rottamazione” di cartelle o ingiunzioni di pagamento. Si rammenta che anche per la rottamazione il legislatore aveva attribuito facoltà agli enti locali di concederla per i propri tributi.
Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (24.04.2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Un’Altra Angri
Protagonisti del bene comune
Il Presidente Alfonso Scoppa.
Parole Chiave: news, tributi locali, un'altra angri, alfonso scoppa
Pubblicato il 30 Giugno 2017 da La Redazione
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