Un’Altra Angri: “L'Amministrazione Ferraioli sta mettendo a rischio la definizione agevolata dei tributi”
“ Per pura incompetenza si penalizzano i contribuenti angresi che non potranno usufruire degli sconti previsti dalla legge”
Molta forma e poca sostanza! Ancora una volta siamo costretti a ribadire all’amministrazione comunale ed al Sindaco in primis, che deve assolutamente ascoltare le voci di chi collabora con continui suggerimenti amministrativi ma che puntualmente rimane inascoltato.
Nel giugno 2017 è stato fatto presente quanto segue:
Si fa presente all’amministrazione comunale, qualora possa ritenerlo utile e nella consueta ottica propositiva, che l’art. 11 D.L. 50/2017, nella versione ante conversione, limitava l’applicazione della definizione alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. In sede di conversione tale istituto è stato esteso ai tributi locali.
Gli enti locali, secondo l’art. 11 modificato, “possono” stabilire, entro il 31.08.2017, l’applicazione della definizione agevolata per i tributi di propria competenza.
Non vi è dubbio, infatti, che la competenza di deliberazione in materia sia devoluta ai Consigli ove è contemplata tra le sue attribuzioni l’ordinamento dei tributi. Peraltro si ritiene che gli enti debbano adottare apposito regolamento ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, pur potendo limitare la facoltà di definizione a specifici tributi, escludendone altri (per esempio “sì” IMU, “no” Tariffa rifiuti).
La definizione agevolata riguarda le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. Se l’ente decide per l’estensione ai propri tributi, la definizione è esperibile a domanda del contribuente.
Si perfeziona con il pagamento del tributo preteso che ha formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi (fattispecie rara nell'ambito della fiscalità locale), per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
Nel caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con la “rottamazione” di cartelle o ingiunzioni di pagamento. Si rammenta che anche per la rottamazione il legislatore aveva attribuito facoltà agli enti locali di concederla per i propri tributi.
Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (24.04.2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Durante l’ultimo consiglio comunale, la medesima richiesta è stata ribadita dall’ex Sindaco Pasquale Mauri, ma abbiamo notato che la maggioranza e gli assessori in aula non hanno compreso la questione che in questa sede evidenziamo con forza.
Oggi, avendo omesso la delibera entro i termini stabiliti ex lege (vedi sopra articolo in grassetto), chiediamo all’amministrazione di effettuare un interpello ordinario redatto ai sensi dell’all'art. 11 della L. 212/2000 e rivolto alla Direzione Regionale delle Entrate, per chiedere se è possibile adottare adesso la delibera per la definizione delle liti fiscali pendenti.
Ancora una volta concludiamo indispettiti che, i propositi faziosi e costruiti ad arte dal Sindaco e da parte della maggioranza, cozzano con l’illogico e tratteggiato iter amministrativo che si sta’ seguendo.
Ricordiamo che la Corte dei Conti Campana, con deliberazione 2014 invitava, tra l’altro, il Comune di Angri ad attivarsi per la riscossione, in un momento in cui non vi erano strumenti legislativi che la agevolassero. All’epoca, componenti dell’attuale maggioranza vaneggiavano in proposito, con scarso senso di responsabilità, accusando la compagine di inefficienza e di incapacità. E loro stessi, perdono adesso, occasioni preziose ed irripetibili per pura incompetenza. Infatti, qualora la Direzione Regionale delle entrate dovesse rispondere negativamente all’interpello, i contenziosi in atto, soprattutto quelli in materia di Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) non potranno essere sanati col pagamento della sola quota capitale. Ciò recherebbe danni al bilancio del comune e lascerebbe i contribuenti in balia del contenzioso e delle procedure esecutive di riscossione.
Un’Altra Angri
Protagonisti del bene comune
Il Presidente Alfonso Scoppa.
Parole Chiave: news, tributi, un'altra angri, alfonso scoppa
Pubblicato il 03 Gennaio 2018 da La Redazione
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