Tarsu, la Commissione Tributaria di Salerno dà ragione a Soget e Comune di Angri
Rigettati i ricorsi di AR Industria Alimentari Spa, De Clemente Conserve e altri 9 contribuenti. Accolto un solo ricorso per difetto di notifica
Dopo la sentenza della quarta sezione della Commissione Tributaria di Salerno che aveva dato ragione all’Industria conserviera La Doria Spa , annullando l’accertamento relativo alla Tarsu per gli anni 2006/2011, arriva adesso una valanga di provvedimenti di senso opposto e che danno ragione all’operato della Soget e del Comune di Angri.
Ad emettere i provvedimenti di rigetto di ben undici ricorsi presentati da altrettanti contribuenti angresi, è questa volta la decima sezione della Commissione Tributaria di Salerno (presidente dott. Michele Oricchio - giudice relatore Fragomeno Vincenza Cinzia- giudice Emilio Bosco) che ha respinto tutte le pregiudiziali relative alle procedure eseguite e, entrando nel merito del tributo, ha riconosciuto la validità dell’accertamento, compreso le sanzioni applicate.
Tra i ricorsi rigettati assumono rilevanza quelli presentati da AR Industria Alimentari Spa e De Clemente Conserve Spa, importanti per la rilevante entità delle somme che sarebbero dovute al Comune di Angri. Nel caso di AR, la società che fa capo ad Antonino Russo, il tributo richiesto per la Tarsu relativo agli anni 2006/2011 supera i 5 milioni di euro mentre per la De Clemente l’importo si aggira sui 550mila euro.
La mannaia del giudice tributario ha inferto duri colpi anche ad altri nove contribuenti angresi, per lo più professionisti, esercenti e cittadini comuni i cui ricorsi sono stati ritenuti infondati e perciò rigettati.
C’è da registrare, al contempo, l’accoglimento di un ricorso presso un’altra sezione (la 12ma) presentato da un’azienda angrese esercente l’attività di frutta e verdura all’ingrosso. In questo caso il motivo dell’annullamento dell’accertamento, secondo la Commissione, è da ricercarsi nel difetto di notifica dell’atto impositivo. Ma la motivazione addotta presenta quantomeno lacune nella descrizione. La riporto per intero così appare evidente la non compatibilità delle argomentazioni addotte:
“Motivi della decisione:
Il motivo è fondato e come tale va accolto. Invero la notifica dell’atto impositivo in oggetto va considerata inesistente dacchè effettuata dal messo comunale e quindi da soggetto diverso dal concessionario del servizio postale universale fornito dalle poste italiane, l’unica in grado di garantire la validità di quella, laddove appunto ci si avvalga del mezzo postale.. (cfr. Cassazione, etc...)”
Una motivazione che appare quantomeno poco intelligibile al cittadino normale visto che la stessa commissione dichiara che la notifica è stata eseguita da un messo del Comune e non avvalendosi del mezzo postale.
Naturalmente i contribuenti che hanno visto rigettare i ricorsi potranno rivolgersi ora alla Commissione Tributaria regionale di secondo grado.
Amedeo Santaniello
Parole Chiave: news, tributi, tarsu, commissione tributaria, amministrazione comunale
Pubblicato il 23 Marzo 2013 da La Redazione
Cerca Notizie
Questo strumento è stato realizzato gratuitamente da Angri.info. Immagini dal sito di Angri Eco Servizi
Acquedotto
Guardia Medica
Vigili
Carabinieri
Protezione Civile
Polizia Stradale
Guasti Gas
CSTP
081 5161517
081 9368176
081 5168227
081 948383
081 5168204
081 949666
800 016086
089 487111