Il caso Soget e la “questione Europea”
L’"interpretazione autentica" delle leggi e dell’art.10 comma 2 della legge 448/2001
Per una maggiore comprensione della questione di cui si sta discutendo in questi giorni, cioè il parere espresso dal Dipartimento delle Politiche Europee, sul "caso Soget" ed inviato alla Commissione Europea, è necessario cercare di illustrare meglio l’argomento, altrimenti i lettori non riescono a farsi un’idea. Ci proverò, anche se non sarà semplice.
Il Comune di Angri, per affidare alla Soget anche il servizio del recupero dell’evasione dei tributi comunali, ha utilizzato un articolo di legge: l’art.10 comma 2 della legge 448/2001. Che cosa dice quest’articolo? Eccolo:
comma 2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
Ecco, attorno a queste poche righe di normativa ruota tutto. Parole chiare e leggibili da tutti (non c’è bisogno di essere giuristi), che sono tutt’ora in vigore come legge dello Stato.
E veniamo all’Europa. Oggi il caso Soget di Angri è diventato un caso Comunità Europea - Stato Italiano, non per appurare se sia stato commesso un reato (non è nelle competenze dell’Europa e del Governo italiano appurare ciò), quanto per stabilire se la norma in questione, utilizzata dal Comune di Angri, ripeto non abrogata dalle disposizioni successive in materia di contratti, sia compatibile o meno con la normativa europea in materia di concorrenza.
Forse lo è, incompatibile, ma a questo punto chi dovrebbe essere sanzionato è lo Stato Italiano che ha emanato una norma, chiaramente scritta in italiano, che non è stata abrogata espressamente dalle leggi successive in materia di contratti e che ha dato luogo all’affidamento in questione.
E passiamo ai pareri, su cui si è montato un altro processo. Qualsiasi "parere di interpretazione di una legge", secondo me, per quanto autorevole possa essere, anche del Governo, diventa solo un’interpretazione e, a quanto ne so dai miei trascorsi universitari, non ha alcun valore giuridico. L’interpretazione autentica delle leggi, mi hanno insegnato, è materia non di governo, nè della politica, nè della stampa, quanto del solo legislatore (Parlamento Italiano) che ha scritto ed emanato quella legge. Fino a che il legislatore non emanerà una nuova legge di interpretazione autentica o fino a che non abolirà o modificherà quell’articolo, quelle poche righe di normativa saranno in vigore ed anche altri Comuni potrebbero utilizzarle.
Una vicenda, Stato Italiano - Commissione Europea- “squisitamente giuridica”, trasformata anche questa, da alcuni, in un atto d’accusa e di condanna, forse per condizionare chi invece serenamente dovrà prendere decisioni serie ed importanti in questi giorni.
Amedeo Santaniello
Parole Chiave: news, diritto, informazione, editoriale
Pubblicato il 17 Settembre 2012 da La Redazione
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